Documenti Ufficiali


Statuto e Regolamento

 

STATUTO

Art. 1 Costituzione

  1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata “Gruppi Archeologici d’Italia – ODV”, in forma abbreviata “G.A. d’Italia ODV”, qui di seguito detta “Associazione”.
  2. L’Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione adotta la qualifica e l’acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 Sede

  1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma.
  2. Con delibera del Consiglio nazionale potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.

Art. 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.4 Oggetto e finalità

  1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

  1. L’Associazione svolge attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L’Associazione in particolare si prefigge la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

– formazione universitaria e post-universitaria;

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

– servizi strumentali ai Gruppi archeologici aderenti i quali si qualificano come enti del Terzo settore;

– riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’Associazione ha lo scopo di individuare, accertare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo etno antropologici e geologici) collaborando con le Autorità preposte.

L’Associazione collabora altresì con le strutture della Protezione Civile per le attività conformi alle norme statutarie.

L’Associazione persegue tale scopo mediante:

  1. a) collegare e coordinare i Gruppi Archeologici, nonché favorire l’istituzione di nuovi Gruppi;
  2. b) rappresentare a livello nazionale ed internazionale i Gruppi appartenenti;
  3. c) sensibilizzare l’opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
  4. d) stimolare l’applicazione delle leggi vigenti, promuovere l’emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
  5. e) assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell’Associazione;
  6. f) gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
  7. g) partecipare attivamente, nell’ambito delle strutture pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse per la salvaguardia del patrimonio culturale;
  8. h) favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;
  9. i) promuovere la compilazione, la pubblicazione, l’edizione e la diffusione di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e quant’altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali;
  10. l) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, formazione culturale ed addestramento professionale nell’ambito dei Beni Culturali e Ambientali, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti pubblici e privati;
  11. m) promuovere la fruizione, da parte dei cittadini, dei Beni Culturali e Ambientali oggetto dell’attività della Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze.
  12. n) favorire e promuovere nel mondo della scuola attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali e Ambientali.
  13. L’Associazione può, inoltre, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, individuate dal Consiglio nazionale ed in conformità all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e del decreto ministeriale attuativo.
  14. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

  1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione i singoli Gruppi archeologici territoriali, di seguito definiti ‘Associati’, quali unità locali di base dell’associazione, i quali intendono perseguire attività di utilità sociale ovvero di solidarietà e partecipazione sociale e che comunque ispirano la loro attività associativa ai principi e agli scopi del presente statuto. Possono aderire all’Associazione anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato aderenti.
  1. Sono associati dell’Associazione i Gruppi archeologici che hanno partecipato alla costituzione e gli altri Gruppi archeologici che, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio nazionale e saranno quindi annotati nel libro soci. All’atto dell’ammissione, ogni Gruppo associato, nella persona del suo legale rappresentante, si impegna al versamento della quota nazionale annuale d’iscrizione dei singoli soci nella misura fissata dal Consiglio nazionale ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea nazionale ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Nello spirito animatore dell’Associazione di valorizzazione ideale e morale del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali, i Gruppi associati e i singoli Soci rinunciano al premio di rinvenimento derivante dall’applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio nazionale deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

  1. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né restituibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

  1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
  3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta e previa autorizzazione degli organi dirigenti presso la sede sociale, nonché di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione e dai Gruppi che la compongono, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Hanno altresì diritto di ricevere la tessera sociale unitamente alla copia dello statuto e del Regolamento e di ricevere gratuitamente le riviste ufficiali edite dall’Associazione nazionale in ragione di almeno una copia, di ogni numero, per nucleo familiare.
  4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e di quello del proprio Gruppo di appartenenza, le deliberazioni degli organi centrali dell’Associazione e degli organi locali, il dovere di rinunciare al premio di rinvenimento derivante dall’applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio nazionale. Hanno altresì il dovere di rinunciare in favore dell’Associazione a tutti i diritti professionali quando si svolga attività di volontariato, fatta salva la paternità intellettuale.
  5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
  6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio nazionale.
  7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  • Decesso;
  • Dimissioni: ogni associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio nazionale; analogamente, chi intende recedere dal proprio Gruppo dovrà darne comunicazione al proprio Consiglio nazionale. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo del pagamento della quota associativa per l’anno in corso e la riconsegna della tessera associativa.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nazionale trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
  • Esclusione: ogni Gruppo associato che non si comporti secondo i dettami dello Statuto dell’Associazione nazionale e della legislazione vigente, o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa secondo quanto previsto nel Regolamento Generale, può essere espulso dall’Associazione con delibera motivata dal Consiglio nazionale, su proposta di un qualsiasi Consigliere; analogamente avverrà a livello locale, laddove il socio potrà essere escluso dal Consiglio del Gruppo. La qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio nazionale delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri nazionale. In tal caso la riunione del Collegio dovrà tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 8 Simpatizzanti

  1. Le persone che partecipano a non più di tre iniziative di turismo sociale all’anno organizzate dai Gruppi Archeologici locali sono considerati simpatizzanti dell’Associazione e per questo sono tenuti a versare al Gruppo un contributo minimo a copertura di una assicurazione nella misura stabilita dal Consiglio nazionale.
  2. Non sono soci e pertanto non hanno i diritti e i doveri di cui all’art. 6 del presente Statuto. Ad esse tuttavia può essere rilasciata tessera di riconoscimento.

Art. 9 Organi dell’Associazione

1 Sono organi centrali dell’Associazione: L’Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Direttore Nazionale, la Direzione Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri, il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili.
Sono organi periferici: i Gruppi associati e i Comitati Regionali.

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea nazionale degli Associati

  1. L’Assemblea nazionale è l’organo sovrano dell’Associazione e rappresenta tutti i Gruppi associati e i Soci in regola con il versamento delle quote sociali e nei cui confronti non sia intervenuto provvedimento di decadenza, di sospensione o espulsione.
  2. L’Assemblea Nazionale è costituita dal Direttore Nazionale, dai membri del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale, e da quei Soci dei Gruppi delegati a rappresentarne la volontà nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.
  3. Possono partecipare all’Assemblea nazionale, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
  4. In particolare l’Assemblea nazionale ha il compito di:
  5. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
  6. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
  7. deliberare sul bilancio consuntivo e sul preventivo;
  8. eleggere i componenti del Consiglio nazionale e dell’eventuale Organo di controllo;
  9. eleggere il Presidente nazionale, il Direttore nazionale ed i Vice Direttori nazionali;
  10. eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
  11. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  12. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio nazionale vorrà ad essa sottoporre.

L’Assemblea nazionale ha inoltre il compito di:

  1. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
  2. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.
  3. Le deliberazioni Assemblea nazionale prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Convocazione dell’Assemblea nazionale degli Associati

  1. L’Assemblea nazionale è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Direttore Nazionale o da chi ne fa le veci, almeno una volta l’anno, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio nazionale, o il Direttore lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea nazionale deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  2. Le convocazioni dell’Assemblea nazionale devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Art. 12 Validità dell’Assemblea nazionale

  1. ’Assemblea Nazionale è presieduta dal Direttore Nazionale o chi ne fa le veci, che all’inizio dei lavori nomina un segretario. I componenti del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale partecipano all’Assemblea Nazionale, ma in essa non hanno diritto al voto. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità si procederà a successive votazioni. Le votazioni avvengono
    per appello nominale.
  2. Spetta al Segretario dell’Assemblea nazionale constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea nazionale.
  3. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di un numero di delegati che rappresenti almeno la metà più uno di tutti i Soci; in seconda convocazione, indipendentemente dal numero dei Soci rappresentati.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Il diritto di voto è esercitato in Assemblea personalmente dal Socio delegato, il quale non può trasmettere la propria delega ad altro Socio.

È ammesso il voto per corrispondenza da parte del socio delegato per quanto attiene l’approvazione del bilancio ed il rinnovo delle cariche sociali relative al Collegio nazionale dei Probiviri e l’Organo di controllo.

  1. Le deliberazioni dell’Assemblea nazionale devono constare da verbale sottoscritto dal Direttore Nazionale e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio nazionale

  1. Il Consiglio nazionale è l’organo esecutivo dell’Associazione.
  2. Il Consiglio nazionale è eletto dall’Assemblea nazionale degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
  3. I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio nazionale provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Direttore Nazionale deve convocare l’Assemblea nazionale per nuove elezioni.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio nazionale

  1. Il Consiglio nazionale è convocato dal Direttore Nazionale ogni qual volta sia necessario e, comunque, per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea nazionale degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. Il Consiglio nazionale, presieduto dal Direttore nazionale, è composto dai Vice Direttori Nazionali, dai Direttori Regionali e dai Soci dei Gruppi, eletti dall’Assemblea nazionale.

Il Consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l’anno, entro i mesi di febbraio e ottobre, e in via straordinaria secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.

  1. La convocazione del Consiglio nazionale può essere effettuata mediante richiesta del Direttore nazionale o da almeno da un terzo componenti il Consiglio stesso. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
  2. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Direttore Nazionale, ovvero, in mancanza, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
  3. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. e votazioni avvengono per appello nominale salvo i casi riguardanti i provvedimenti disciplinari.

Il Direttore Nazionale ha diritto di veto sulle questioni economiche di rilievo.
I membri della Direzione Nazionale in Consiglio Nazionale devono astenersi dal voto sulle deliberazioni concernenti l’operato della Direzione Nazionale stessa. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio nazionale

  1. Al Consiglio nazionale spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea nazionale e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
  2. Al Consiglio nazionale spetta inoltre:
  3. amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  4. esercitare il controllo sugli atti e sull’operato della Direzione nazionale;
  5. formulare il programma nazionale delle attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  6. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nazionale;
  7. redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea nazionale che delibererà con maggioranze ordinarie;
  8. deliberare la convocazione dell’Assemblea Nazionale;
  9. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
  10. sostituire a tutti gli effetti con la persona del Consigliere delegato il Direttore Nazionale in caso e per il periodo di impedimento grave e prolungato dichiarato dallo stesso o per cessazione dall’incarico per qualsiasi motivo. In quest’ultimo caso, il Consiglio Nazionale provvede ad indire, nei tempi minimi concessi dalle norme di Statuto e Regolamento Generale, l’Assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo Direttore Nazionale.
  11. deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  12. ratificare eventuali decisioni d’urgenza adottate dai Comitati Regionali;
  13. curare il deposito degli Statuti dei Gruppi locali presso la Segreteria Amministrativa ed esaminare e ratificare gli statuti e i regolamenti interni dei singoli Gruppi;
  14. decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
  15. deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta;
  16. discutere e deliberare sulla relazione tecnica e finanziaria della Direzione Nazionale e deliberare sui bilanci della stessa;
  17. commissariare i Comitati Regionali vacanti;
  18. conferire onorificenze e/o cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono trasmesse integralmente a tutti Gruppi avvalendosi di tutti i mezzi idonei allo scopo.

Art. 16 Il Direttore nazionale

  1. Il Direttore nazionale è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con potere di firma su tutti gli atti ufficiali e sociali. È il coordinatore amministrativo – contabile di tutte le attività poste in essere dall’Associazione; conferisce deleghe e incarichi sia ai vice-direttori nazionali che ai singoli soci secondo le specifiche capacità di cui ritiene opportuno servirsi per la crescita culturale dell’Associazione; ha poteri di rappresentanza nazionale ed internazionale presso Ministeri, Enti, Associazioni ed Istituzioni nazionali e sopranazionali sia nelle attività che nelle manifestazioni a cui l’Associazione è chiamata a partecipare. Il Direttore nazionale è eletto dall’Assemblea nazionale, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
  2. In caso di urgenza il Direttore può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio nazionale, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 17 La Direzione nazionale

  1. La Direzione nazionale è l’organo esecutivo dell’Associazione. Essa ha il compito di dare attuazione agli indirizzi dettati dal Consiglio nazionale, assumendo i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obbiettivi statutari e provvede all’amministrazione ordinaria.

La Direzione nazionale rendiconta del proprio operato al Consiglio nazionale durante le riunioni ordinarie di quest’ultimo.

  1. La Direzione Nazionale, presieduta dal Direttore Nazionale, è composta da un massimo di 8 (otto) Vice Direttori Nazionali proposti dal Direttore Nazionale ed eletti dall’Assemblea Nazionale.

Durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I Vice Direttori nazionali possono assumere ciascuno funzione vicaria.

Art. 18 Organo di Controllo

  1. L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l’Assemblea nazionale lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.

Se l’Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

  1. L’Organo di controllo:
  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  1. Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  2. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. La carica di componente dell’organo di controllo è incompatibile con le altre cariche nazionali.

Art. 19 Collegio nazionale dei Probiviri

  1. Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea nazionale di cui un membro assume a maggioranza la carica di Presidente.

I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

  1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, oltre ad avere le funzioni di carattere disciplinare stabilite dal Regolamento, decide sulle controversie fra gli organi dell’Associazione e si pronuncia, insindacabilmente, sull’interpretazione dello Statuto e del Regolamento e sulla conformità degli Statuti dei Gruppi associati allo Statuto nazionale. Delibera inoltre sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto e delibera in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto.
  2. Svolge la funzione di Commissione Elettorale nel voto per corrispondenza. Il funzionamento del Collegio nazionale è disciplinato da apposito regolamento interno. La carica di componente del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con le altre cariche nazionali.

Art. 20 Libri sociali

L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio nazionale, i seguenti libri:

  • libro degli associati;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea nazionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio nazionale.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Art. 21 Risorse economiche

  1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. n. 117/2017, da:
  2. a) quote associative;
  3. b) erogazioni liberali di associati e terzi;
  4. c) donazioni e lasciti testamentari;
  5. d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  6. e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  8. g) rendite patrimoniali;
  9. h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
  10. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  11. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio nazionale redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea nazionale ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
  3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 23 Gruppi archeologici associati

  1. Organi periferici dei Gruppi Archeologici d’Italia sono i Gruppi associati, che localmente possono avere denominazioni più specifiche ed aderenti alle realtà locali, e che nel presente Statuto e Regolamento Generale sono denominati più semplicemente “Associati”.
  2. I Gruppi associati sono le unità di base dell’organizzazione. Ogni Gruppo è retto da un Direttore e da un Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea dei Soci del Gruppo stesso.

Entrambi gli organi durano in carica tre anni. Ogni Gruppo deve fare riferimento allo Statuto ed al Regolamento nazionale, per quanto attiene ai principi ispiratori generali.

  1. I Gruppi interessati da norme regionali o provinciali possono adottare, in ottemperanza a queste ma in conformità allo Statuto nazionale, un proprio Statuto a carattere locale.

Lo Statuto del Gruppo dopo essere stato sottoposto al vaglio del Collegio nazionale dei Probiviri nelle forme stabilite dal Regolamento Generale, sarà ratificato dal Consiglio nazionale.

Ogni Gruppo può, inoltre, avere un Regolamento proprio ad integrazione e applicazione di quello nazionale, che dovrà essere ratificato dal Consiglio nazionale.

  1. Ogni Gruppo gode di autonomia operativa, amministrativa e patrimoniale, pur nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione nazionale.

Art. 24 Comitati regionali

  1. I Comitati regionali, determinati nelle forme stabilite dal Regolamento Generale, esercitano funzioni di coordinamento tra i Gruppi della Regione e di rappresentanza in seno al Consiglio nazionale, mantenendo i rapporti con pubbliche Istituzioni ed altri Enti.
  2. Ogni Comitato regionale è composto dai legali rappresentanti dei Gruppi, i quali eleggono un Direttore Regionale che dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 25 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

  1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea nazionale, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
  2. L’Assemblea nazionale dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 26 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

 

REGOLAMENTO

ART. 1 – SOCI SINGOLI

 Coloro che intendono farsi Soci devono inoltrare domanda di ammissione al Gruppo presso il quale intendono svolgere la loro attività e devono pagare la quota di iscrizione al Gruppo.

  • Laddove non esista un Gruppo si può inoltrare domanda di ammissione direttamente all’Associazione Nazionale; la Segreteria Nazionale comunicherà al Comitato Regionale competente per il territorio il nominativo dei soci iscritti all’Associazione.
  • L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo di Gruppo per domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
  • All’atto dell’ammissione, il socio si impegna al versamento della quota annuale d’iscrizione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo del Gruppo ed approvata in sede di Assemblea ordinaria di Gruppo, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
  • La segreteria di Gruppo trasmette la domanda di iscrizione, approvata dal competente organo, alla Segreteria Amministrativa nazionale per la registrazione, la quale rilascia la tessera associativa.
  • Per passare da un Gruppo all’altro, il socio deve dare avviso scritto al Gruppo che intende lasciare e presentare domanda al Gruppo al quale intende iscriversi.
  • La Segreteria Nazionale avvertirà i Comitati Regionali competenti.

 

ART. 2 – SIMPATIZZANTI

Le tessere ‘Simpatizzanti’ vengono rilasciate esclusivamente, ed in via eccezionale, per un solo anno e non è rinnovabile. Il nominativo deve essere comunicato dal Gruppo di appartenenza alla Segreteria Amministrativa sempre compilando la scheda Movimento Soci (SMS) alla voce Simpatizzanti, accompagnata dalla relativa ricevuta del pagamento effettuato. Al secondo anno d’ iscrizione il socio/simpatizzante è obbligato a passare alle categorie di riferimento: socio ordinario/studente/familiare.

ART. 3 – ASSEMBLEA NAZIONALE – COSTITUZIONE

 L’Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dai membri del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale e dai delegati dei Gruppi nel rapporto di un delegato ogni 60 (sessanta) soci o frazione.

Il numero dei delegati spettanti ad ogni Gruppo si determina in base al numero dei Soci in regola con il pagamento della quota risultante dai versamenti fatti dai Gruppi alla Segreteria Amministrativa entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

I Gruppi che non raggiungono il numero di 60 (sessanta) esprimono un rappresentante.

Nessun membro del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Nazionale dell’Organo di Controllo può essere delegato. Un delegato non può rappresentare altri delegati.

 

ART. 4 – DIRETTORE NAZIONALE

Il Direttore Nazionale dell’Associazione ha i seguenti compiti:

  1. a) – convocare e presiedere la Direzione Nazionale;
  2. b) – rappresentare, l’immagine e l’operato dell’Associazione presso Enti e Istituzioni nazionali e sopranazionali;
  3. c) – convocare e presiedere il Consiglio Nazionale;
  4. d) – firmare atti che impegnano l’Associazione;
  5. e) – presentare il bilancio consuntivo e lo stato patrimoniale, accompagnato da relazione illustrativa;
  6. f) – presentare il bilancio preventivo;
  7. g) – proporre all’Assemblea Nazionale la votazione dei Vice Direttori Nazionali; in caso di mancata elezione degli stessi, il Direttore Nazionale ha 30 (trenta) giorni di tempo per proporre all’Assemblea Nazionale la nuova composizione della Direzione Nazionale. In caso di ulteriore bocciatura, il Direttore Nazionale si dimette dalla carica.
  8. h) – proporre all’Assemblea Nazionale la sostituzione motivata dei Vice Direttori Nazionali;
  9. i) – presiedere la Commissione Elettorale per il voto per corrispondenza;
  10. l) – coordinare e promuovere a livello nazionale le attività di Protezione Civile;
  11. m) – coordinare tutte le attività amministrative, tecniche e scientifiche dell’Associazione;
  12. n) – sovrintendere all’organizzazione generale dell’Associazione;
  13. o) – conferire incarichi ai vice – direttori nazionali nei vari settori di attività;
  14. p) – conferire incarichi speciali ai soci per specifiche attività

In caso d’impedimento, il Direttore Nazionale conferisce delega revocabile in qualsiasi momento che specifichi durata e oggetto ad un componente della Direzione Nazionale. Il Direttore Nazionale nomina la Segreteria Amministrativa a norma dell’art. 17 del Regolamento Generale. La carica di Direttore Nazionale è incompatibile con altre cariche che comportino legale rappresentanza.

 

ART. 5 – DIREZIONE NAZIONALE

I Vice Direttori Nazionali hanno i seguenti compiti:

  1. a) – organizzazione e rapporti con i Ministeri, Enti, Gruppi associati ed altre Associazioni nazionali e sovranazionali;
  2. b) – stampa, promozione ed immagine;
  3. c) – assicurazione dei Soci e delle strutture;
  4. d) – bilancio;
  5. e) – gestione e aggiornamento delle banche dati centrali dei soci e degli assicurati;
  6. f) – protezione civile e campi archeologici nazionali;
  • I Vice Direttori Nazionali possono ricevere procura dal Presidente Nazionale per gli atti di loro competenza e possono ricevere procura dal Direttore Nazionale, revocabile in qualsiasi momento, per qualsiasi suo compito, con obbligo di firma congiunta di almeno due Vice Direttori nazionali.
  • La Direzione Nazionale redige il rendiconto sull’attività svolta da presentare per iscritto al Consiglio Nazionale. Tutti i componenti della Direzione Nazionale hanno diritto di voto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Direttore Nazionale o di chi ne fa le veci.
  • Le cariche di Vice Direttori Nazionali sono compatibili con qualunque altra carica di secondo livello dell’Associazione.

ART. 7 – CONSIGLIO NAZIONALE – RIUNIONI

 Le votazioni del Consiglio Nazionale avvengono per appello nominale salvo i casi riguardanti i provvedimenti disciplinari.

Il Direttore Nazionale ha diritto di veto sulle questioni economiche di rilievo.

I membri della Direzione Nazionale in Consiglio Nazionale devono astenersi dal voto sulle deliberazioni concernenti l’operato della Direzione Nazionale stessa.

 

ART.8 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Il Responsabile della Segreteria Nazionale è nominato dal Direttore Nazionale con compiti specifici di:

  1. a) – provvedere al tesseramento ed alla tenuta del libro nazionale dei soci e all’elenco dei ‘simpatizzanti’;
  2. b) – svolgere funzioni di segreteria per conto della Direzione Nazionale del Consiglio Nazionale;
  3. c) – provvedere alla gestione della Banca Dati Centrale dell’Associazione;
  4. d) – redigere il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e lo stato patrimoniale;
  5. e) – redigere la relazione illustrativa del bilancio;
  6. f) – provvedere al deposito degli Statuti locali, e provvedere all’invio in copia, corredata dalle relative motivazioni, ai singoli membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, che ne verificherà la conformità ai principi ispiratori generali dello Statuto nazionale;
  7. g) – provvedere ad aggiornare annualmente l’elenco dei delegati all’Assemblea Nazionale;
  8. h) – provvedere a tutti gli adempimenti a carattere amministrativo previsti dalla legge.

 

ART. 9 – STEMMA DELL’ASSOCIAZIONE – MARCHIO

Lo stemma dell’Associazione è quello che risulta nell’allegato.

Tale stemma è un marchio depositato e registrato.

La Direzione Nazionale, a fronte dell’accettazione di un nuovo Gruppo, lo concede in uso secondo disciplinare della Direzione Nazionale.

A fronte dell’uscita o espulsione del Gruppo dall’Associazione cessa la concessione e uso del marchio.

Il Marchio è distribuito a tutti gli Organi periferici dell’Associazione e ai Direttori Responsabili di testate di pubblicazioni periodiche e non, in essere alla data di approvazione del presente Regolamento.

 

ART. 10 – GRUPPI ARCHEOLOGICI – COSTITUZIONE

La costituzione e/o adesione di un Gruppo va richiesta al Comitato Regionale, in caso di assenza di quest’ultimo al Consiglio Nazionale con domanda sottoscritta da almeno 5 (cinque) promotori o da una Sezione di Gruppo costituita ed operante da almeno un anno. Nella domanda deve essere indicato:

  1. a) – il programma di attività e le iniziative che il nucleo promotore intende realizzare;
  2. b) – i proventi con i quali i promotori ritengono di poter fronteggiare gli oneri derivanti dalle attività programmate;
  3. c) – il nome del responsabile pro – tempore;
  4. d) – la sede o il recapito, anche se provvisorio;
  5. e) – l’area territoriale che si ritiene di poter coprire con la propria attività di ricerca e sensibilizzazione.

Lo stesso Comitato Regionale e/o il consiglio nazionale provvederanno affinché il neonato Gruppo o Sezione sia messo a diretto contatto e/o, almeno per il primo anno, alle dirette dipendenze del Gruppo più vicino per territorio al fine di attuare la necessaria formazione associativa. Nel primo anno di vita, quando non trattasi di Sezione di Gruppo, il nucleo promotore risponde della sua attività al Comitato Regionale competente e deve:

  1. f) – promuovere iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica locale atte ad incrementare il numero dei soci;
  2. g) – partecipare con il maggior numero possibile di Soci a campi archeologici nazionali e a corsi di preparazione tecnica promossi dai Gruppi limitrofi e, nella sede stessa del nucleo promotore, dal Comitato competente.

La denominazione di Gruppo Archeologico potrà essere conferita dal Consiglio Nazionale soltanto sentito il parere del Comitato Regionale competente.

Per le Sezioni di Gruppo operanti da almeno un anno, la costituzione in Gruppo sarà ratificata dal Consiglio Nazionale.

I Gruppi indicano nella denominazione la città o il territorio in cui si costituiscono.

 

ART. 11 – GRUPPI ARCHEOLOGICI – COMPETENZE

  1. a) – Ogni Gruppo, sotto l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari nazionali, gode di piena autonomia istituzionale e amministrativa, ha libertà di iniziativa e di azione, nel rispetto delle direttive impartite dal Comitato Regionale di appartenenza e dagli Organi nazionali. Ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio.
  2. b) – Ogni Gruppo può avere un proprio Regolamento e un proprio Statuto. Copia dello Statuto locale dovrà essere notificata al Consiglio Nazionale e depositata entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione dell’Assemblea locale presso la Segreteria Amministrativa;
  3. c) – Lo Statuto del Gruppo deve essere ratificato dal Consiglio Nazionale entro 180 (centottanta) giorni dalla data di arrivo;
  4. d) – In caso di silenzio è comunque ratificato;
  5. e) – La Direzione Nazionale indica i criteri a cui i singoli Gruppi devono uniformarsi al fine di conseguire l’equilibrio economico della gestione e la corretta tenuta delle rilevazioni contabili;
  6. f) – Dalla quota annuale di ciascun socio, ogni Gruppo deve versare alla Segreteria Amministrativa nazionale le aliquote fissate dal Consiglio Nazionale.
  7. g) – Tutti i rapporti con gli Organi centrali dello Stato sono di competenza del Direttore Nazionale;
  8. h) – Nei rapporti con organi ed Enti locali, i Gruppi dovranno uniformarsi all’indirizzo di carattere generale dell’Associazione, giuste le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale, del Comitato Regionale. Ogni Gruppo può provvedere autonomamente ad avvalersi delle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche;
  9. i) – nei casi di particolare necessità per i quali si richiedono specifiche competenze, il Consiglio direttivo del Gruppo, che intenda ricorrere alla professionalità dei singoli soci, sceglie, su parere non vincolante del Direttore, tra coloro che nell’anno in corso hanno partecipato o partecipano attivamente alle attività di volontariato;
  10. l) – Le competenze territoriali di un Gruppo sono stabilite in sede di Comitato Regionale e in caso di assenza dal Consiglio Nazionale;
  11. m) – ai Gruppi è vietato fare attività non concordata nella zona di competenza di un altro Gruppo;
  12. n) – Tutti i Gruppi e le Sezioni devono esporre nella propria sede lo stemma dei Gruppi Archeologici e fregiarne il materiale amministrativo, scientifico, informatico, multimediale e promozionale.

 

ART. 12 – GRUPPI ARCHEOLOGICI – DIREZIONE

Ogni Gruppo è retto da un Legale Rappresentante (Direttore o Presidente) e da un Consiglio direttivo, eletti dall’Assemblea dei soci, ai quali spetta l’esecuzione delle disposizioni statutarie e regolamentari. La Responsabilità del Gruppo può essere divisa fra un Direttore Tecnico e un Direttore Amministrativo o tra un Direttore e un Presidente;

A questi ultimi spettano i poteri di firma e la rappresentanza del Gruppo nel Comitato Regionale. Gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza del Consiglio direttivo di Gruppo.

I Consigli direttivi di Gruppo sono composti da un numero di membri non inferiore a 3, eletti dall’Assemblea, secondo le norme dei regolamenti interni.

Hanno diritto di voto in Assemblea di Gruppo tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

La Direzione di Gruppo comunica al Comitato Regionale le convenzioni stipulate localmente.

È ammessa la votazione per corrispondenza.

 

ART. 13 – GRUPPI ARCHEOLOGICI – ESPULSIONE E SOSPENSIONE

ATTIVITÀ

Un Gruppo può essere espulso o uscire dall’Associazione per deliberazione della propria Assemblea col voto favorevole dei 3/4 dei Soci aventi diritto al voto.

Il Consiglio Nazionale in caso di segnalazioni di grave irregolarità può disporre che un Gruppo venga sottoposto ad un controllo per mezzo di un membro del Consiglio Nazionale stesso, o di un componente dell’Organo di Controllo, all’uopo delegato.

Il Consiglio Nazionale può deliberare, in casi gravi, l’espulsione del Gruppo dai G. A. d’Italia.

Un Gruppo può essere altresì espulso o sospeso dal Consiglio Nazionale quando per un anno sia in stato di morosità verso la Segreteria Amministrativa o il numero dei Soci sia ritenuto dal Consiglio Nazionale insufficiente al conseguimento delle finalità statutarie, sentito il parere del Comitato Regionale competente.

In caso di espulsione, il Gruppo (che non può più svolgere attività a nome e per conto dei G.A. d’Italia) resta iscritto fino al 31/12 dell’anno in corso esclusivamente per questioni amministrativo-contabili.

Per quanto riguarda la posizione dei singoli soci dei Gruppi espulsi si rimanda alle decisioni del Consiglio Nazionale

 

ART. 14 – GRUPPI ARCHEOLOGICI – SEZIONI

I Gruppi, nel rispettivo territorio di competenza, possono costituire Sezioni che fanno parte integrante del Gruppo agli effetti del computo per i delegati all’Assemblea Nazionale e dei bilanci.

I rapporti fra Gruppi e Sezioni e la composizione degli organi delle Sezioni sono determinate dai Regolamenti di Gruppo.

Una Sezione può essere sciolta per deliberazione del Consiglio direttivo del Gruppo.

Contro il provvedimento di scioglimento è ammesso ricorso al Comitato Regionale entro 60 (sessanta) giorni.

 

ART. 15 – COMITATI REGIONALI

I Comitati Regionali sono costituiti da un Legale Rappresentante per ogni Gruppo esistente nel territorio, che rappresenta nelle votazioni il numero dei propri soci iscritti. Ad essi spetta la nomina del Direttore del Comitato il quale, come rappresentante del Comitato stesso, ne ottempera la volontà nei riguardi degli organi preposti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e degli Enti regionali. Il Direttore può essere affiancato da una Giunta nominata dall’Assemblea del Comitato. Il Legale Rappresentante di un Gruppo impossibilitato a partecipare ad una riunione di Comitato può delegare un socio del suo Gruppo.

La carica di Direttore Regionale è compatibile con qualunque altra carica dell’Associazione ad eccezione dei Probiviri e dei dell’Organo di Controllo.

Sono compiti del Comitato:

  1. a) – coordinare l’attività di ricerca e sensibilizzazione dei Gruppi;
  2. b) – promuovere e organizzare convegni, mostre, seminari, campi scuola, e/o di ricerca, viaggi di studio;
  3. c) – promuovere e prendere in esame la costituzione di nuovi Gruppi nella zona di competenza, assistere i Gruppi in formazione nel primo anno di attività e, successivamente, dare parere al Consiglio Nazionale per la ratifica della costituzione;
  4. d) – giudicare in prima istanza le controversie tra Soci e Gruppo, Sezione e Gruppo e tra Gruppi;
  5. e) – definire le competenze territoriali dei Gruppi;
  6. f) – esaminare i programmi dei Gruppi;
  7. g) – portare a conoscenza del Consiglio Nazionale, nella prima riunione utile, le convenzioni stipulate localmente e devono essere depositate presso la Segreteria Amministrativa Nazionale;
  8. h) – coordinare e promuovere a livello regionale le attività di Protezione Civile. Pertanto i Comitati Regionali dovranno anche provvedere ad individuare, per ogni Provincia, elenchi di Soci operativi negli interventi di emergenza e post – emergenza di Protezione Civile da trasmettere alla Direzione Nazionale e da sottoporre ad assicurazione.

I Comitati Regionali si riuniscono almeno una volta all’anno.

Tutti gli atti del Comitato Regionale devono essere resi noti entro 60 (sessanta) giorni ai Direttori dei Gruppi dello stesso Comitato, alla Direzione Nazionale e al Consiglio Nazionale. Ogni Comitato può adottare la denominazione di Gruppi Archeologici del/ la … nome della regione – Comitato Regionale oppure: Comitato Regionale (nome della regione) dei G. A. d’Italia.

 

ART. 16 – COMITATI REGIONALI – COMMISSARIO

Qualora, per un qualsiasi motivo, un Comitato Regionale si trovi nell’impossibilità di funzionare oppure emergano conflitti insanabili tra i Gruppi membri, così pure nell’ipotesi che a carico di un Comitato Regionale emergano gravi irregolarità legali e/o fiscali e/o il provato non rispetto dello Statuto, il Consiglio Nazionale delega un Consigliere Nazionale a commissariare il Comitato Regionale.

L’atto di commissariamento comporta automaticamente, dalla data di nomina del Commissario, la sospensione del Comitato.

Il Commissario riferisce al Consiglio Nazionale sull’andamento del suo operato.

Il Commissario dura in carica sei mesi e deve indire nuove elezioni entro questo termine.

Qualora in una Regione non ci siano Gruppi o un solo Gruppo, il Consiglio Nazionale ha la facoltà di nominare un commissario.

 

ART. 17 – PROTEZIONE CIVILE – ORGANIZZAZIONE

 Nella situazione ordinaria l’Associazione si occupa delle attività di Protezione Civile tramite il membro della Direzione Nazionale all’uopo delegato.

Nell’emergenza, gli interventi saranno diretti dal Direttore Nazionale affiancato oltre che dal Vice-Direttore incaricato, da un comitato operativo di cui faranno parte:

1) – Il Rappresentante dell’Associazione presso il “Comitato del Volontariato per la Protezione Civile”;

2) – I Direttori Tecnici dei Gruppi per il periodo dell’intervento in cui i relativi Soci risultino direttamente impegnati;

3) – eventuali esperti di nomina del Direttore Nazionale, in un numero massimo di tre.

4) – Gli oneri degli interventi di Protezione Civile in emergenza a carico dei Gruppi, saranno da iscriversi nel bilancio della Direzione Nazionale. Gli oneri relativi alle attività locali preparatorie, didattiche, e di allestimento delle attrezzature saranno da iscriversi nel bilancio dei Gruppi interessati.

 

ART. 18 – DISCIPLINA

 Il Consiglio Direttivo di Gruppo giudica sulle infrazioni disciplinari dei soci.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo di Gruppo è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri funziona come organo deliberante in materia disciplinare e decide definitivamente in primo grado sulle questioni deferitegli per iscritto dal Consiglio Nazionale, dalla Direzione Nazionale, dai Comitati Regionali e in secondo grado, sulle questioni deferitegli dai soci.

Ai Soci possono essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari: richiamo scritto, rimozione dall’incarico, sospensione dall’attività, espulsione.

L’espulsione dai G.A. d’Italia può essere determinata dai seguenti motivi:

  1. a) – violazione delle leggi dello Stato;
  2. b) – violazione delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento generale;
  3. c) – trasgressione delle direttive impartite dagli Organi sociali;
  4. d) – propagazione di notizie e compimento di atti tali da procurare nocumento all’attività sociale;
  5. e) – per aver compiuto atti lesivi al prestigio dell’Associazione;

I soci, facenti parte del Gruppo associato espulso, estranei ai fatti addebitati, possono costituire un nuovo Gruppo associato competente per territorio e/o iscriversi in altri Gruppi associati, previa autorizzazione del Comitato Regionale competente per territorio.

 

ART. 19 – CONVENZIONI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

 Si possono stipulare convenzioni a livello nazionale ed internazionale con altre associazioni. Tali convenzioni dovranno essere stipulate dalla Direzione Nazionale.

ART. 20 – PATRIMONIO

 La Direzione Nazionale e i Gruppi hanno un proprio patrimonio che può essere acquistato, ricevuto, posseduto e alienato.

Le iniziative che impegnano il bilancio del Gruppo per la costruzione, il riattamento, l’ampliamento, l’alienazione e l’acquisto di immobili devono essere deliberate dall’Assemblea competente.

 

ART. 21 – BILANCI DELLA ASSOCIAZIONE

 Il bilancio nazionale dell’Associazione corrisponde al bilancio predisposto dalla Direzione Nazionale e dall’eventuale contributo dato ai Comitati Regionali in relazione alle attività svolte e rendicontate dagli stessi.

Deve essere trasmesso ai Consiglieri Nazionali e all’Organo di Controllo almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione del Consiglio nazionale in cui verranno trattati; tale riunione dovrà precedere di almeno 30 (trenta) giorni l’Assemblea Nazionale.

Il bilancio nazionale dovrà poi essere ricevuto con almeno una settimana di anticipo dai delegati dell’Assemblea in cui verrà discusso.

Gli avanzi di gestione non possono essere divisi tra i soci e devono essere impiegati nel successivo esercizio per le finalità istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Dopo l’approvazione del bilancio preventivo nazionale da parte dell’Assemblea Nazionale, non potranno essere prese deliberazioni che comportino nuove maggiori spese, senza assicurarne i mezzi per farvi fronte.

Gli organi Dirigenti Nazionali dell’Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dai singoli Gruppi e dai Comitati Regionali.

 

ART. 22 – ONERI PER LE RIUNIONI DELL’ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO NAZIONALE

 Le spese di intervento dei Delegati all’Assemblea Nazionale sono a carico dei Gruppi di appartenenza.

Le spese di intervento dei Consiglieri al Consiglio Nazionale e dei Vice – Direttori Nazionali alla Direzione Nazionale sono a carico degli stessi, salvo eventuale contributo deliberato, di volta in volta, dal Consiglio Nazionale.

Le spese d’intervento dei membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Nazionale dei componenti dell’Organo di Controllo, del Direttore Nazionale, del Presidente Nazionale, degli ex Presidenti nazionali ed ex – Direttori nazionali sono a carico della Associazione.

 

ART. 23 – SCIOGLIMENTO DI UN GRUPPO

 In caso di scioglimento di un Gruppo, la liquidazione dovrà farsi sotto il controllo del Comitato Regionale competente, che ne darà comunicazione al Consiglio Nazionale.

i beni saranno devoluti ad altri Gruppi in seno all’Associazione o in caso di scioglimento della stessa ad altre Associazioni in conformità alla disciplina della normativa vigente.

ART. 24 – ELEGGIBILITÀ

 Sono eleggibili alle cariche Nazionali, Regionali o di Gruppo i Soci che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano subito sanzioni gravi di carattere disciplinare.

Non sono eleggibili ad altre cariche nazionali il Presidente onorario, il Direttore Nazionale, i Componenti del Consiglio Nazionale, i Componenti del Consiglio Nazionale dell’Organo di Controllo e del Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 25 – CARICHE SOCIALI

 Tutte le cariche eleggibili sono volontarie e non retribuite e hanno la durata di tre anni.

Per la ratifica delle cariche di Direttore di Comitato Regionale da parte del Consiglio Nazionale, dovranno essere trasmessi alla Segreteria Amministrativa i verbali delle commissioni elettorali, completi di tutti i dati.

Fino alla ratifica, i dirigenti decaduti restano in carica per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione.

Tutti i Soci che ricoprono cariche sociali devono provvedere al rinnovo della propria quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per i Responsabili e/o Dirigenti di Gruppi e/o Sezioni è auspicabile che partecipino ai corsi di formazione eventualmente organizzati dalla Direzione Nazionale.

Consiglio Nazionale: dopo tre assenze consecutive ingiustificate il Consigliere Nazionale decade dall’incarico.

 

ART. 26 – ANNO FINANZIARIO

 L’anno finanziario dell’Associazione e dei Gruppi associati coincide con l’anno solare.